Come ogni biennio il testo degli allegati tecnici A e B dell’accordo Adr è stato sottoposto a revisione dal gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose (WP.15) della Commissione economica per l’Europa (Unece) e il testo emendato relativo all’Adr 2019 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 con il consueto semestre transitorioe sarà pienamente efficace dal 1° luglio 2019.
Prima di entrare nel merito delle novità principali che avranno un particolare interesse per gli operatori del settore è opportuno segnalare che il termine rischio (risk) è stato sostituito in modo generalizzato dal termine pericolo (hazard) in tutto il testo degli allegati A e B.
Nuove definizioni
Sono riportate le nuove seguenti definizioni:
- bombola sovra-stampata: bombola destinata al trasporto di Gpl con una capacità in acqua non superiore a 13 litri costituita da una bombola interna d’acciaio saldato rivestito con una custodia protettiva sovrastampata in materia plastica alveolare, che non è rimovibile ed è attaccata alla superficie esterna della parete della bombola d’acciaio;
- diametro (per i serbatoi delle cisterne):il diametro interno del serbatoio;
Aggiornata, invece, la definizione di cisterna chiusa ermeticamente, comecisterna che:
- non è equipaggiata con valvole di sicurezza, dischi di rottura o altri simili dispositivi di sicurezza o con valvole di depressione; oppure
- è equipaggiata con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura conformemente al paragrafo 8.2.2.10, ma non è equipaggiata con valvole di depressione.
Una cisterna destinata al trasporto di materie liquide con una pressione di calcolo di almeno 4 bar o destinata al trasporto di materie solide (in polvere o in granuli) indipendentemente dalla sua pressione di calcolo è anche considerata chiusa ermeticamente se:
- è dotata di valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura conformemente al paragrafo 8.2.2.10 e valvole di depressione conformemente ai requisiti del paragrafo6.8.2.2.3, oppure
- non è dotata di valvole di sicurezza, dischi di rottura o altri simili dispositivi di sicurezza, ma è dotata di valvole di depressione conformemente ai requisiti del paragrafo 8.2.2.3.
Responsabilità del trasportatore
Il paragrafo 1.4.2.2.2 è stato modificato come segue: «Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1(a), (b), (e) e (f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. Nel caso del 1.4.2.2.1 (c) egli può confidare su quello che è certificato nel "certificato di riempimento del container/veicolo" fornito conformemente al 5.4.2.».
Si ricorda che il certificato di carico del container/veicolo conforme alla sezione 5.4.2 del codice Imdg deve essere fornito con il documento di trasporto quando il trasporto di merci pericolose su strada precede un percorso marittimo. È ragionevole che il trasportatore possa confidare di quanto certificato dal soggetto responsabile del carico dal momento che quest’ultimo appone la sua firma nella sezione 20 della multimodal dangerous goods formrelativa alla conformità del carico su veicolo o container.
Consulente per la sicurezza
L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti si applica anche agli speditori in base al testo aggiornato della sottosezione 1.8.3.1: «Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizioneo il trasporto di merci pericolose sustrada, oppure le relative operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività».
Tuttavia, gli speditori avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 (4 anni, a partire dal 1° gennaio 2019) per nominare un consulente in virtù della misura transitoria del 1.6.1.44: «Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022».
Classificazione di pericolo degli oggetti contenenti merci pericolose
È stato soppresso il testo generico della sottosezione 1.1.3.1 (b): «Le disposizioni dell'ADR non si applicano ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nel presente Allegato e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto»e sono stati inseriti nuovi numeri Onu dal 3537 al 3548 relativi agli oggetti contenenti merci pericolose la cui classificazione è riportata nella nuova sezione 2.1.5 nella quale, per "oggetto", si intende un macchinario, un apparecchio o altro dispositivo contenente una o più merci pericolose (o loro residui), che sono parte integrante dell’oggetto, necessarie al suo funzionamento e che non possono essere rimosse ai fini del trasporto.
La sezione 2.1.5 non si applica:
- agli oggetti per i quali esiste già una designazione ufficiale per il trasporto più specifica nella tabella A del capitolo 3.2;
- alle merci pericolose della classe 1, classe 6.2, classe 7 o al materiale radioattivo contenuto negli oggetti.
Le pertinenti istruzioni di imballaggio per questi oggetti sono la P006 e la LP03 (grandi imballaggi). Al paragrafo 5.2.2.1.12 sono previste disposizioni speciali per l'etichettatura degli oggetti contenenti merci pericolose trasportate con i numeri Onu dal 3537 al 3548.
Nuovi numeri Onu e designazioni ufficiali per il trasporto
Sono stati inseriti i seguenti numeri ONU:
- 3535 SOLIDO TOSSICO, INFIAMMABILE, INORGANICO, N.A.S.
- 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO MERCI, batterie al litio ionico o batterie al litio metallico
- 3537OGGETTI CONTENENTI GAS INFIAMMABILE, N.A.S.
- 3538 OGGETTI CONTENENTI GAS NON INFIAMMABILE, NON TOSSICO, N.A.S.
- 3539 OGGETTI CONTENENTI GAS TOSSICO, N.A.S.
- 3540 OGGETTI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.
- 3541 OGGETTI CONTENENTI SOLIDO INFIAMMABILE, N.A.S.
- 3542 OGGETTI CONTENENTI UNA MATERIA SOGGETTA AD ACCENSIONE SPONTANEA, N.A.S.
- 3543 OGGETTI CONTENENTI UNA MATERIA CHE A CONTATTO CON L’ACQUA SVILUPPA GAS INFIAMMABILI, N.A.S.
- 3544 OGGETTI CONTENENTI MATERIA COMBURENTE, N.A.S.
- 3545 OGGETTI CONTENENTI PEROSSIDO ORGANICO, N.A.S.
- 3546 OGGETTI CONTENENTI MATERIA TOSSICA, N.A.S.
- 3547 OGGETTI CONTENENTI MATERIA CORROSIVA, N.A.S.
- 3548 OGGETTI CONTENENTI MERCI PERICOLOSE DIVERSE, N.A.S.
Classificazione di pericolo delle materie corrosive
È stata completamente emendata la sezione 2.2.8 relativa alle materie corrosive e, in particolare, alla classificazione delle miscele. L’approccio alla classificazione e all'assegnazione dei gruppi di imballaggio è suddiviso in livelli e dipende dalla quantità di informazioni disponibili per la miscela in esame, per le miscele simili e/o per i suoi componenti. Il diagramma di flusso della figura 2.2.8.1.6.1 (si veda la figura 1) illustra il processo da seguire.
Figura 1
Figura 2.2.8.1.6.1: fasi della procedura per la classificazione
e l’assegnazione del gruppo di imballaggio di miscele corrosive
I criteri di assegnazione dei gruppi di imballaggio per le miscele quando sono disponibili dati per la miscela in esame sono quelli “storici” già inclusi nella sezione 2.2.8 dell’Adr 2017 e riassunti nella tabella 2.
Tabella 2
Riepilogo dei criteri del 2.2.8.1.5.3
Gruppo di imballaggio | Tempo di esposizione | Periodo di osservazione | Effetto |
I | ≤ 3 min | ≤ 60 min | Danno irreversibile alla pelle intatta |
II | > 3 min ≤ 1 h | ≤ 14 gg. | Danno irreversibile alla pelle intatta |
III | > 1 h ≤ 4 h | ≤ 14 gg. | Danno irreversibile alla pelle intatta |
III | - | - | Velocità di corrosione su superfici sia in acciaio sia in alluminio superiore a 6,25 mm all’anno ad una temperatura di prova di 55 ºC quando le materie sono testate su entrambi i materiali |
Una prima novità è costituita dall’applicazione dei principi ponte, già ampiamente conosciuti in ambito del sistema Ghs e del regolamento n. 1272/2008 (Clp), ai fini della classificazione delle miscele.
Quando una miscela non è stata testata per determinare il suo potenziale di corrosione cutanea, ma ci sono dati sufficienti sia sui singoli componenti che su miscele simili testate al fine di classificare adeguatamente la miscela e assegnarle un gruppo di imballaggio, questi dati saranno utilizzati conformemente con i principi ponte:
- diluizione;
- lotti di fabbricazione;
- concentrazione di miscele del gruppo di imballaggio I;
- interpolazione all’interno di un gruppo di imballaggio;
- miscele sostanzialmente simili.
La seconda novità di applicazione generale in tutti casi in cui non sono disponibili dati sperimentali sulla miscela è costituita dall’applicazione del metodo di calcolo basato sulla classificazione delle sostanze di cui al sottoparagrafo 2.2.8.1.6.3 quando sono disponibili i dati di corrosione cutanea dei componenti della miscela (vedere la figura 2).
Figura 2
Figura 2.2.8.1.6.3 - Metodo di calcolo
L’applicazione del metodo di calcolo è consentita solo se non ci sono effetti sinergici che rendono la miscela più corrosiva della somma delle sue sostanze. Questa restrizione si applica solo se viene assegnato alla miscela il gruppo di imballaggio II o III.
Quando si utilizza il metodo di calcolo, devono essere presi in considerazione tutti i componenti appartenenti alla classe 8 a una concentrazione ≥ 1%, oppure < 1% se questi componenti sono ancora rilevanti ai fini della classificazione della miscela come corrosiva per la pelle.
Per determinare se una miscela contenente sostanze corrosive debba essere considerata una miscela corrosiva e assegnarle un gruppo di imballaggio, è necessario applicare il metodo di calcolo descritto nel diagramma di flusso di cui alla figura 2.
Quando un limite di concentrazione specifico (Lcs) è assegnato a una sostanza a seguito del suo inserimento nella Tabella A del capitolo 3.2 oppure in una disposizione speciale, questo limite deve essere utilizzato al posto dei limiti di concentrazione generici (Lcg). Questo appare quando l’1% è usato nella prima fase per la valutazione delle sostanze del gruppo di imballaggio I, e quando il 5% è usato rispettivamente per le altre fasi nella figura 2.2.8.1.6.3.
A questo scopo, la formula della somma deve essere adattata per ogni fase del metodo di calcolo. Ciò significa che, ove applicabile, il limite di concentrazione generico debba essere sostituito dal limite di concentrazione specifico assegnato alla/e sostanza/e (LCSi) e la formula adattata è una media ponderata dei diversi limiti di concentrazione assegnati alle diverse sostanze nella miscela:
dove:
- PG xi= concentrazione della sostanza 1, 2 ... i nella miscela, assegnata al gruppo di imballaggio x (I, II o III);
- LCG = limite di concentrazione generico;
- LCSi= limite di concentrazione specifico assegnato alla sostanza i.
Il criterio per un gruppo di imballaggio è soddisfatto quando il risultato del calcolo è ≥ 1. I limiti di concentrazione generici da utilizzare per la valutazione in ciascuna fase del metodo di calcolo sono quelli riportati nella figura 2.
Nuove istruzioni di imballaggio relative alle batterie
Sono state inserite le seguenti istruzioni d’imballaggio concernenti le batterie:
- P911, che si applica agli elementi e alle batterie danneggiate o difettose dei numeri Onu 3090, 3091, 3480 e 3481 che nelle normali condizioni di trasporto sono suscettibili di una rapida frammentazione, di reagire pericolosamente, di produrre una fiamma o un pericoloso sviluppo di calore o una pericolosa emissione di gas o vapori tossici, corrosivi o infiammabili;
- LP905, che si applica alle serie di produzione dei numeri Onu 3090, 3091, 3480 e 3481 che si compongono al massimo di 100 elementi e batterie e ai prototipi di pre-produzione di elementi e batterie quando questi prototipi sono trasportati per essere provati;
- LP906, che si applica alle batterie danneggiate o difettose dei numeri Onu 3090, 3091, 3480 e 3481 che nelle normali condizioni di trasporto sono suscettibili di una rapida frammentazione, di reagire pericolosamente, di produrre una fiamma o un pericoloso sviluppo di calore o una pericolosa emissione di gas o vapori tossici, corrosivi o infiammabili.
Disposizioni particolari per materie con codici cisterna con il segno (+)
Le materie e gruppi di materie, per le quali il segno "(+)" compare dopo il codice cisterna nella colonna (12) della tabella A del capitolo 3.2, sono sottoposte a disposizioni particolari. In questo caso, l'uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie è autorizzato soltanto se questo è specificato nel certificato di approvazione del tipo.
Le disposizioni per queste cisterne sono indicate dai seguenti codici cisterna integrati dalle pertinenti disposizioni speciali indicate nella colonna (13) della tabella A del capitolo 3.2 (vedere la tabella 3).
Tabella 3
Tabella A del capitolo 3.2
Classe | numero Onu | Nome e descrizione | Codice cisterna |
1 | 0331 | Esplosivo da mina di tipo B | S2.65AN |
4.1
| 2448 | Zolfo, fuso | LGBV |
3531 | Materia soggetta a polimerizzazione, solida, stabilizzata, N.A.S. | SGAN | |
3533 | Materia soggetta a polimerizzazione, solida, con controllo di temperatura, N.A.S. | ||
3532 | Materia soggetta a polimerizzazione, liquida, stabilizzata, N.A.S. | L4BN | |
3534 | Materia soggetta a polimerizzazione, liquida, con controllo di temperatura, N.A.S. | ||
4.2 | 1381 | Fosforo, bianco o giallo, secco, in acqua o in soluzione | L10DH |
2447 | Fosforo, bianco, fuso | ||
4.3 | 1389 | Amalgama di metalli alcalini, liquido | L10BN |
1391 | Dispersione di metalli alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi | ||
1392 | Amalgama di metalli alcalino-terrosi, liquido | ||
1415 | Litio | ||
1420 | Leghe metalliche di potassio, liquide | ||
1421 | Lega di metalli alcalini, liquida, N.A.S. | ||
1422 | Leghe di potassio e sodio, liquide | ||
1428 | Sodio | ||
2257 | Potassio | ||
3401 | Amalgama di metalli alcalini, solido | ||
3402 | Amalgama di metalli alcalino-terrosi, solido | ||
3403 | Leghe metalliche di potassio, solide | ||
3404 | Leghe di potassio e sodio, solide | ||
3482 | Dispersione di metalli alcalini, infiammabile o dispersione di metalli alcalino-terrosi, infiammabile | ||
1407 | Cesio | L10CH | |
1423 | Rubidio | ||
1402 | Carburo di calcio, gruppo di imballaggio I | S2.65AN | |
5.1 | 1873 | Acido perclorico contenente più del 50% ma al massimo il 72% di acido, in massa | L4DN |
2015 | Perossido di idrogeno, in soluzione acquosa, stabilizzato, contenente più del 70% di perossido di idrogeno | L4DV | |
2014 | Perossido di idrogeno, in soluzione acquosa, contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno | L4BV | |
2015 | Perossido di idrogeno, in soluzione acquosa, stabilizzato, contenente più del 60% ma al massimo il 70% di perossido di idrogeno | ||
2426 | Nitrato di ammonio, liquido, soluzioni calde concentrate a più del 80% ma non più del 93% | ||
3149 | Perossido di idrogeno e acido perossiaceticoin miscela, stabilizzata | ||
3375 | Nitrato di ammonio, in emulsione, sospensione o gel, per la fabbricazione degli esplosivi da mina, liquido | LGAV | |
3375 | Nitrato di ammonio, in emulsione, sospensione o gel, per la fabbricazione degli esplosivi da mina, solido | SGAV | |
5.2 | 3109 | Perossido organico di tipo F, liquido | L4BN |
3119 | Perossido organico di tipo F, liquido, con controllo di temperatura | ||
3110 | Perossido organico di tipo F, solido | S4AN | |
3120 | Perossido organico di tipo F, solido, con controllo di temperatura | ||
6.1 | 1613 | Acido cianidrico, in soluzione acquosa | L15DH |
3294 | Acido cianidrico, in soluzione alcolica | ||
7 a | Tutte le materie | Cisterne speciali | |
Requisito minimo per i liquidi | L2.65CN | ||
Requisito minimo per i solidi | S2.65AN | ||
8 | 1052 | Fluoruro di idrogeno, anidro | L21DH |
1744 | Bromo o bromo in soluzione | ||
1790 | Acido fluoridrico, in soluzione, contenente più del 85% di acido fluoridrico | ||
1791 | Ipoclorito in soluzione | L4BV | |
1908 | Clorito in soluzione |
Etichette di pericolo
È stato completamente ristrutturato il paragrafo 5.2.2.2.2 relativo ai modelli di etichette. Le informazioni relative al numero del modello di etichetta, la divisione o categoria, il tipo di simbolo grafico e il suo colore, lo sfondo, la cifra e il suo colore nell’angolo in basso, l’etichetta modello e le eventuali note sono contemplate in una tabella di riferimento per tutte le classi/divisioni dell’Adr (vedere la tabella 4).
Tabella 4
Il nuovo paragrafo 5.2.2.2.2
Trasporto di materie pericolose con controllo della temperatura
È stata inserita una nuova sezione 7.1.7 relativa alle disposizioni speciali applicabili al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1, perossidi organici della classe 5.2 e sostanze stabilizzate mediante controllo della temperatura (diverse dalle sostanze autoreattive e dai perossidi organici)
Le disposizioni comprese nella sezione 7.1.7 si applicano:
- ad alcune materie autoreattive, quando richiesto dal paragrafo 2.2.41.1.17;
- ad alcuni perossidi organici, quando richiesto dal paragrafo 2.2.52.1.15;
- ad alcune materie soggette a polimerizzazione quando richiesto dal paragrafo 2.2.41.1.21 o dalla disposizione speciale 386 del capitolo 3.3 che possono essere trasportate solo in condizioni in cui la temperatura è controllata.
Queste disposizioni si applicano anche al trasporto di materie per le quali:
- la designazione ufficiale di trasporto, come indicata nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2 o secondo il 3.1.2.6, contiene la parola "STABILIZZATO";
- la Tdaa o la Tpaa determinata per la materia (con o senza stabilizzazione chimica) offerta per il trasporto è:
- inferiore o uguale a 50 °C per gli imballaggi semplici e gli Ibc o
- inferiore o uguale a 45 °C per le cisterne.
La "temperatura di controllo" - temperatura massima alla quale la materia può essere trasportata in modo sicuro - e la temperatura di emergenza" - temperatura alla quale devono essere implementate le procedure di emergenza in caso di deficienza del sistema di controllo - sono riportate nella tabella 5.
Tabella 5
Determinazione delle temperature di controllo e di emergenza
Tipo di recipiente | Tdaaa /Tpaaa | Temperatura di controllo | Temperatura di emergenza |
Imballaggi semplici e Ibc | ≤ 20 °C > 20 °C e ≤ 35 °C > 35 °C | 20 °C inferiore a Tdaa/Tpaa 15 °C inferiore a Tdaa/Tpaa 10 °C inferiore a Tdaa/Tpaa | 10 °C inferiore a Tdaa/Tpaa 10 °C inferiore a Tdaa/Tpaa 5 °C inferiore a Tdaa/Tpaa |
Cisterne | ≤ 45 °C | 10 °C inferiore a Tdaa/Tpaa | 5 °C inferiore a Tdaa/Tpaa |
a Cioè la Tdaa/Tpaa della materia come imballata per il trasporto. |
Le temperature di controllo e di emergenza sono ricavate usando la tabella al 7.1.7.3.5 dalla Tdaa o dalla Tpaa che sono definite come le temperature più basse alle quali può avvenire una decomposizione autoaccelerata o una polimerizzazione autoaccelerata con una materia contenuta in un imballaggio, in un Ibc o in una cisterna utilizzati per il trasporto.
La Tdaa o la Tpaa deve essere determinata per decidere se una materia deve essere sottoposta ad un controllo della temperatura durante il trasporto. Le disposizioni per la determinazione della Tdaa e della Tpaa sono fornite nella parte II, sezione 28 del manuale delle prove e dei criteri dell’Onu.